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01La legge del 2014 volta a semplificare le procedure di divorzio o separazione, prevede che ci si possa presentare davanti al Sindaco, anche senza avvocato, a partire dall’11 dicembre di quest’anno.

Divorzi davvero lampo anche per gli italiani, a partire dal prossimo mese.
Chiunque infatti abbia sottoscritto un contratto di matrimonio e voglia separarsi, potrà farlo recandosi presso il proprio comune di residenza o del coniuge, oppure in quello in cui è stato trascritto il certificato di matrimonio.

Per dissolvere il legame, la cui decisione dovrà dunque essere presa in modalità consensuale, si potrà andare davanti al Sindaco anche senza avvocato, a patto però che non vi siano figli minori coinvolti o comunque non economicamente autosufficienti. Sono esenti dalle ‘velocizzazioni’ della procedura di divorzio o separazione, anche coloro i quali vogliano sottoscrivere un contratto di separazione o divorzio volto al trasferimento dei diritti patrimoniali.

In particolare, la legge prevede una procedura che si articola in due modalità: una, che pertiene al coinvolgimento degli avvocati e l’altra, in cui è possibile recarsi davanti al Primo Cittadino senza un’assistenza legale. Nel primo caso sarà l’avvocato a stilare l’accordo di separazione o divorzio, e sarà sua cura trasmetterlo al tribunale competente della città in cui è avvenuto il matrimonio. Entro 10 giorni, l’avvocato informerà il Sindaco, che convocherà le due parti chiamate in causa per la dissoluzione del rapporto.

In questo caso, non è detto che il procedimento risultante sia effettivamente breve; dal momento infatti che la legge non prevede delle tempistiche sulla sentenza del giudice, è possibile che i tempi tecnici possano prolungarsi di molto.

Nel secondo caso invece, quello in cui i due coniugi decidano, insieme, di recarsi in Comune per separarsi o divorziare, senza l’intervento dei legali, il termine minimo potrebbe essere quello dei 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dal momento che l’accordo verrà consegnato direttamente al Sindaco dalle mani delle parti coinvolte.

Il valore di questo accordo, che può essere effettuato anche nel caso in cui si voglia procedere con la modifica di condizioni relative a provvedimenti precedenti, ha la stessa valenza legale degli interventi giudiziali.
In caso di separazione, la coppia avrà tempo 3 anni per sottoporre eventualmente anche domanda di divorzio, sempre davanti al Sindaco del comune di residenza proprio, del coniuge, o in cui è stato celebrato il rito matrimoniale.

In tutti i casi, le due parti coinvolte dovranno al Comune un corrispettivo pari a €16, che altro non è che il valore dell’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

Autore | Enrica Bartalotta