Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

L'oscuramento della tv non basta per salvarsi dal pagamento del canone Rai. Una sentenza cala come un macigno sulla schiena dei contribuenti.. La Sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza 1922/16 depositata ieri, ne ribadisce infatti la natura di "prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio", negando perciò uno "specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente" alla Rai.

Come spiega il "Sole 24 ore", a impugnare la decisione della Ctr Lazio era stata l'Agenzia delle Entrate, dopo che il ricorso di un contribuente era stato accolto per l’avvenuta richiesta di oscuramento delle reti Rai e per la comunicazione successiva di "rottura" della tv. Argomentazioni sufficienti per ottenere l’annullamento della cartella di Equitalia – sei annualità di mancati pagamenti – ma non per superare il vaglio della Cassazione.

I giudici della Sesta hanno dapprima rimarcato la falsa applicazione di regole sostanziali (il Regio decreto Rai n. 246/1938) e procedurali (articolo 2697 del Codice civile sull'onere della prova e articolo 115 del codice di procedura sull’utilizzo delle prove) per poi ribadire la natura tributaria del canone e rinviare la questione a un'altra sezione della Ctr Lazio, anche sulla scorta di un precedente della Sezioni Unite (24010/07).

In quella sede la Corte aveva risolto la questione della giurisidizione, riconoscendola in capo alle Ctp e Ctr in quanto, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 284 del 2002, "è fuor di dubbio che oggetto del giudizio sia la debenza – contestata dal contribuente – del canone di abbonamento radiotelevisivo: quest'ultimo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente – la Rai – che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio".