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Limite per il pagamento in contanti innalzato a 3.000 euro a seguito dell'entrata in vigore della legge 208/2015. Lo riporta il sito "studiocataldi.it", secondo cui non ci sono limiti alle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un istituto di credito. La legge di stabilità 2016 ha fissato il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli al portatore in euro o in valuta estera, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se le predette somme eccedano i 3.000 euro.

In virtù della nuova normativa risultano dunque ammissibili, anche se dovessero essere superiori a 3.000 euro, tutta una serie di operazioni, tra le quali i prelievi o i versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali poiché non sono effettuate verso un soggetto terzo ma nei confronti di un intermediario abilitato (e rimangono comunque nella disponibilità del titolare); i pagamenti rateali, purché risultino da un piano di ammortamento che sia stato previamente accordato tra le parti e che risulti comunque da un documento scritto (o anche nella fattura); l'acconto o la caparra.

Anche i prelievi di somme superiori ai 3.000 euro possono essere concessi dall'istituto bancario o postale. Fermo restando che al momento dell'operazione l'addetto potrebbe richiedere le motivazioni. Successivamente potrebbe essere inoltrata la comunicazione all'Unione Informazione Finanziaria (UIF), organo di natura amministrativa. Se l'ente ha il fondato sospetto che il denaro prelevato possa essere impiegato per finalità di riciclaggio può trasmettere le informazioni alla procura della Repubblica.