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Rivoluzione ticket, la tassa introdotta nel 1982 per usufruire delle prestazioni sanitarie statali. Attualmente i ticket riguardano le prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio), le prestazioni di pronto soccorso, le cure termali e le prestazioni farmaceutiche, solo nelle regioni che hanno autonomamente deciso di introdurli. Tuttavia, come sottolinea l'Adnkronos, diverse categorie di pazienti, affetti da particolari tipologie di malattie indicate sul sito del ministero della Salute insieme alle modalità per richiedere l'esenzione dal ticket, sono esentate dal pagamento.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, l'importo dovuto dall'assistito è pari alla somma delle tariffe delle prestazioni contenute nella ricetta, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta. Al ticket vanno aggiunte l'eventuale quota di partecipazione introdotta da alcune regioni (Lazio, Campania Molise, Sicilia) e la quota fissa aggiuntiva da 10 euro senza alcuna modifica introdotta da alcune regioni (Lazio, Liguria, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche Abruzzo e Molise).

A partire dall'1 gennaio 2007 la legge prevede a carico degli assistiti il pagamento di un ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate con 'codice bianco' ad eccezione di traumi e avvelenamenti acuti. Il ticket non è previsto per i codici 'rosso', 'giallo' e 'verde'. Attualmente l'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni di specialistica ambulatoriale è riconosciuto sulla base di particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie o del riconoscimento dello stato di invalidità.

Come fare per ottenere questo tipo di esenzione? Il medico di famiglia o il pediatra, i quali possiedono "la lista degli esenti fornita dal sistema tessera sanitaria", al momento della prescrizione verificano, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione e lo comunicano all’interessato e riportano "il relativo codice sulla ricetta". Per quanto riguarda l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), in ogni caso questa deve essere autocertificata annualmente dal paziente presso la Asl di appartenenza, che rilascia un apposito certificato.