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Il sì della Corte Costituzionale alla fecondazione eterologa tra etica, morale, giurisprudenza e religione

Il 9 aprile scorso, unasentenza della Corte Costituzionale hacancellato il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40 del 2004, recante ”Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, che è sin dalla sua nascita al centro di articolati dibattiti, e tale sentenza ha valore di legge e non è oppugnabile; non potrà quindi mai più essere emanata dal Parlamento una legge che prevede il divieto di fecondazione di tipo eterologa e tale decisione vale per tutti i cittadini italiani che hanno problemi di sterilità. I giudici della Consulta hanno dunque dato ragione a tre tribunali, quelli di Firenze, Milano e Catania, che avevano sollevato dubbi di legittimità costituzionale, accogliendo i ricorsi di altrettante coppie. Con la decisione presa dalla Corte Costituzionale sulla legge 40 cade, in primis, il divieto di fecondazione assistita eterologa previsto dall’articolo 4 comma 3 della legge, che recita: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”.

 
 

Bocciati anche i commi 1 e 3 dell’art 9 (divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato), correlati al divieto, che stabiliscono rispettivamente: “Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non puo’ esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice” e che “ In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo’ far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”. Bocciato anche l’art 12 co1 (divieti generali e sanzioni): “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”.

L’Osservatorio sul turismo procreativospiega: “Conseguenza di questa legge erano i circa 4mila “viaggi della speranza” che altrettante coppie italiane intraprendevano ogni anno per cercare di avere un figlio” …numero comprendente solo coloro che potevano permettersi di spendere decine di migliaia di euro per poter realizzare il sogno di crearsi una famiglia. Da qui a un mese, tempo necessario per l’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale, la fecondazione eterologa potrà essere effettuata anche negli ospedali italiani e, come conferma l’Associazione Luca Coscioni, che si è battuta affinché questa norma fosse abolita : “Sia i centri pubblici sia quelli privati dovranno eseguire tecniche di fecondazione con donazione di ovociti e spermatozoi esterni alla coppia. Come prima del 2004, anno di emanazione della legge 40, sarà lecita l’ovodonazione; mentre qualsiasi uomo fertile potrà donare il proprio seme. Immediate le reazioni, provenienti soprattutto dal mondo cattolico. Bergoglio, incontrando in Vaticano il Movimento per la vita italiano, ha ribadito con parole inequivocabili che “la vita umana è sacra e inviolabile”, chiarendo che la posizione dell’istituzione ecclesiale su fecondazione eterologa, aborto ed eutanasia non cambia di una virgola con la sua elezione al pontificato del 13 marzo 2013.

E se la sentenza della Corte Costituzionale pone fine al “turismo procreativo”, chiamato in questo modo così spiccio dagli esperti, ai cosiddetti “viaggi della speranza” intrapresi da tantissime coppie sterili alla ricerca di un figlio da generare in provetta, con la Spagna come meta più gettonata, seguita da Austria, Svizzera, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria; col costante rischio di finire nelle mani di truffatori e cliniche con conti da capogiro; se pone fine al via vai di potenziali mamme e papà che per dieci anni hanno girato mezza Europa nella speranza di diventare genitori; dall’altro lato, la questione è molto più complessa di quanto si pensi.

Se da un lato la Corte Costituzionale, dopo avere affrontato la questione della diagnosi preimpianto, della conservazione degli embrioni e del numero di embrioni da impiantare, con la pronuncia in esame ha fatto cadere uno dei limiti più discussi che connotavano la legge 40/2004, quello che vietava il ricorso ad un donatore esterno di spermatozoi o ovuli alle coppie infertili (sarà, quindi possibile ricorrere al materiale genetico di un terzo donatore, qualora uno dei due partner sia sterile); dall’altro lato restano irrisolti alcuni punti, come quello del divieto di accesso alla fecondazione a single, a coppie dello stesso sesso e a coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche. L’argomento è delicato e dibattuto da molti punti di vista, tra cui quello etico, morale, giuridico ma anche emotivo ed affettivo; aspetti che investono non solo la coppia genitoriale, ma anche lo sviluppo psicologico del futuro nascituro.

Caterina Lenti

MeteoWeb

Staff Siciliafan