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La storia di Danilo Giuffrida, catanese di 34 anni, ha avuto inizio circa 15 anni fa e si è conclusa in questi giorni, con una sentenza della Terza sezione civile della Cassazione, che gli ha riconosciuto un maxi-risarcimento in quanto vittima di omofobia. Tutto è cominciato nel 2006, quando Danilo ha dichiarato alla visita di leva, presso l'ospedale militare di Augusta, di essere omosessuale.

Dopo qualche mese è stato ricontattato per una nuova visita medica, ma stavolta si trattava di accertare se avesse o meno i requisiti psico-fisici per mettersi alla guida. La sua cartella medica è passata da un'amministrazione all'altra, con un'annotazione relativa alla sua sfera privata: disturbo dell'identità sessuale. Gli è stata sospesa la patente.

Ed è proprio in questo momento che ha avuto inizio la sua battaglia legale,o contro i ministeri della Difesa e dei Trasporti, per violazione della privacy e discriminazione sessuale. Ad occuparsi del suo caso è l'avvocato Giuseppe Lipera, che ha chiesto un risarcimento di 500.000 euro per il suo assistito. Il primo risultato fu la sospensione del provvedimento, perché l’omosessualità “non può considerarsi una malattia psichica”.

In primo grado, Danilo ha ottenuto un risarcimento di 100.000 euro, considerati troppi dalla Corte d'Appello di Catania che, nel dicembre del 2010, ha ridotto la somma a 20.000 euro, ritenendo che in fondo la violazione della privacy era stata relativa ad un ambito assai ristretto e che quindi la vicenda fosse rimasta riservata.

La sentenza di questi giorni, 1126 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha disposto però un nuovo processo d'appello, sostenendo che 20.000 euro sono pochi per una vittima di omofobia. “Il  diritto al proprio orientamento sessuale – si legge nelle motivazioni della Corte – cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno Unito del 1981″.

Nel caso in questione, ha aggiunto la Suprema Corte, “nonostante il malaccorto tentativo della  Corte territoriale di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola  ad aspetti soltanto endo-amministrativi, non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che  intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia”.