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Il dipendente può essere "spiato" su Facebook: sta facendo discutere (e continuerà a far parlare di sé) la decisione della Cassazione in merito al ricorso di un operaio abruzzese, addetto alle stampatrici, licenziato per "giusta causa" sulla base di una serie di contestazioni, tra le quali quella di essersi intrattenuto con il cellulare a conversare su Facebook.

Secondo la Superema Corte questo tipo di controllo (che nel caso specifico era stato ottenuto attraverso la creazione da parte del datore di lavoro creando un falso profilo Facebook) è ammesso per "riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale" e non per controllare "l'attività lavorativa propriamente detta". Per questo, non si può dire che "La creazione del falso profilo Facebook costituisca, di per sé, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell'illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all'infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito".

L'operaio licenziato, addetto alle presse di una stamperia, si era allontanato dalla sua postazione per chattare per un quarto d'ora e, per questo, non era riuscito ad intervenire prontamente su una pressa bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata nei meccanismi. Anche nei giorni successivi l'uomo si era intrattenuto in conversazioni su Facebook e nel suo armadietto aziendale era stato anche trovato un iPad acceso e in collegamento con la rete elettrica.

Per verificare le abitudini del dipendente, quindi, l'azienda aveva incaricato il responsabile del personale di creare un falso profilo di donna su Facebook, per adescare l'operaio sospetto di violare le disposizioni aziendali sulla sicurezza delle fasi di lavorazione. Secondo il datore di lavoro, questo accertamento non avrebbe violao lo statuto dei lavoratori, poiché mancava di "continuità, anelasticità, invasività e compressione dell'autonomia del lavoratore". Anche localizzare il dipendente tramite il suo accesso a Facebook dal cellulare, secondo la Cassazione, è consentito, "nella presumibile consapevolezza del lavoratore di poter essere localizzato attraverso il sistema di rilevazione satellitare del suo cellulare".