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01Norme&Auto (Silvio D’Auria)  –  La norma sull"intestazione temporanea" non ha lo scopo di  contrastare la condivisione delle automobili, dice il direttore della Motorizzazione civile, ma combattere l'uso prolungato di comodati d’uso e individuare più prontamente i responsabili delle infrazioni. Così è nata la disciplina: per i soggetti obbligati al  cambio di intestazione sul libretto e per chi, secondo la Motorizzazione, potrebbe addirittura essere un'opportunità

 “Rimango perplesso che una norma che serve per identificare i responsabili della circolazione venga presa, invece che come un’opportunità. Sull’intestazione temporanea della carta di circolazione si è fatto tanto allarmismo per niente” dice il direttore Maurizio Vitelli. L’argomento “caldo” è l’entrata in vigore, dal prossimo 3 novembre, di una circolare che impone a chi ha in uso esclusivo personale per oltre 30 giorni un veicolo di cui non è intestatario di trascrivere il suo nome sul libretto.

“I primi soggetti che ricadono in questa fattispecie sono quelli che prendono un’auto in affitto da società di noleggio, che hanno un contratto, spesso annuale”, dice Vitelli. Il provvedimento interesserà complessivamente circa 250.000 veicoli l’anno, ma molto raramente quelli privati: la modifica della carta di circolazione non è praticamente mai necessaria, spiega Vitelli, perché raramente si impresta l’auto a un amico o conoscente per oltre 30 giorni, e per i conviventi non è comunque necessaria. “La filosofia della norma non era contrastare la condivisione delle automobili, ma combattere l’uso prolungato e illegittimo di certi comodati”.

“Per la verità, la questione nacque dal caso di un’anziana nullatenente che aveva nella sua disponibilità più di cento veicoli che venivano guidati da soggetti non individuabili, spesso in situazioni di non idoneità alla guida”, ricostruisce l’iter del testo il direttore della Motorizzazione. “Il legislatore, a suo tempo, nel 2010, creò questa norma principalmente per conoscere chi era responsabile della circolazione dei veicoli. A questa esigenza si affiancò quella di tracciare le situazioni di intestazione fittizia e di avere uno strumento con cui contrastarle. Il Parlamento costruì questa legge, su cui noi dovemmo lavorare con un ddl di modifica al Codice della strada che impiegò quasi due anni per superare tutti i passaggi parlamentari. Successivamente abbiamo costruito gli applicativi informatici e poi abbiamo iniziato a lavorare con tavoli tecnici nei quali abbiamo invitato tutti gli attori, fra cui l’Aniasa (associazione degli autonoleggi), l’Assilea (dei leasing), l’Anfia (della filiera dell’industria automobilistica italiana), l’Unrae (dei marchi esteri). È stato un lavoro piuttosto travagliato perché abbiamo preso atto delle difficoltà di tutte le categorie. A valle di questo lavoro abbiamo pubblicato finalmente la circolare del 10 luglio, la cui attuazione parte molto più tardi, il 3 novembre, per dare a tutti l’opportunità di leggerla e informarsi”.

Secondo il direttore della Motorizzazione, l’intestazione temporanea della carta di circolazione ha molti vantaggi per i cittadini, perché in caso di noleggio di una vettura si evitano le doppie notifiche e i relativi costi perché l’eventuale infrazione ora sarà contrastata direttamente a chi l’ha fatta. “L’intestazione temporanea è un’opportunità anche in tanti casi pratici: mettiamo l’esempio di un nonno che mette a disposizione del nipote l’auto che non guida più. Ora può cedergliela facendo una semplice comunicazione alla Motorizzazione e cambiando temporaneamente l’intestazione della carta di circolazione: così non riceverà più le notifiche delle infrazioni commesse dal nipote, e al tempo stesso eviterà con un’operazione che costa 9 euro più i diritti di bollo (16 euro) un passaggio di proprietà che ne costerebbe 500”.

Riassumendo: l’annotazione sulla carta di circolazione del nome di chi utilizza un veicolo non suo è obbligatoria solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi. Non è invece obbligatoria per chi si trovava in questa situazione prima del 3 novembre (per esempio chi ha già sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine, leasing o “rent to buy”), né tra familiari conviventi, né, per quanto riguarda i veicoli aziendali, in caso “di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda”.