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Addio multa sulle strisce blu se non si espone il ticket del pagamento sul cruscotto: a chiarirlo è la Cassazione, con la sentenza 8282/16. Il codice della strada non indica espressamente il punto cui deve essere collocato il tagliando, ma prescrive soltanto che questo sia visibile ai fini dei controlli del vigile o dell'ausiliario del traffico: può essere quindi appoggiato sul sedile anteriore o anche in prossimità del cruscotto, nel lato passeggere.

Come ricorda il portale LaLeggePerTutti.it, il ticket che non viene esposto sul cruscotto non legittima la contravvenzione per violazione delle norme sulla sosta a pagamento. Spetta all'automobilista, dunque, scegliere dove posizionarlo. Costretto a impugnare la multa, però, il conducente non ha diritto a chiedere anche la condanna alle spese dell'amministazione, visto che comunque può evitare il contenzioso scegliendo con cura il punto per collocare il ticket. Ai fini della regolazione delle spese di giudizio, l'operato di chi non si accorge della presenza del tagliando e fa una contravvenzione è corretto, poiché la multa è determinata da un comportamento erroneo dell'automobilista.