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"L'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale dell'indicazione del relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l'illegittimità del segnale". Per molti automobilisti, la sentenza 7709 del 2016 della Corte di Cassazione farà la differenza, poiché afferma che le multe sono valide anche senza l'ordinanza sul cartello stradale. 

MULTE VALIDE ANCHE SENZA L'ORDINANZA: ECCO COSA CAMBIA

Crolla così il mito di sperare di farla franca e di non pagare una multa, impugnando la sanzione per l'assenza dell'indicazione sul retro del cartello. Il pronunciamento è del 5 febbraio ed è stato pubblicato il 9 parile dalla Seconda Sezione. La Cassazione pone così un freno al proliferare dei ricorsi basati sull'assenza di tale indicazione:

In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

La notizia è stata riportata da Il Messaggero.