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Rubare per fame non è reato se il fatto non è grave e se l'indagato non è pericoloso: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 11433/2016, che ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica.

L'indagato era stato sorpreso di notte mentre tentava di rubare generi alimentari a un banco di vendita lasciato incustodito nel mercato di un paese, ma era stato bloccato da alcuni operatori, che avevano impedito la consumazione del fatto. 

Come spiega il portale "Le legge per tutti",

Il delitto per il quale l'indagato è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l'arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede 'soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto'.