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Covid, San Cipirello e San Giuseppe Jato Zona Rossa

Il provvedimento: San Cipirello e San Giuseppe Jato Zona Rossa.

  • Da giovedì 25 febbraio a giovedì 11 marzo ci saranno due nuove Zone Rosse in Sicilia.
  • Si tratta dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo.
  • Ecco cosa prevede il provvedimento del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

A partire da giovedì 25 febbraio e fino a giovedì 11 marzo, i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato diventano Zona Rossa. È quanto previsto da un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus nei due centri in provincia di Palermo. Di seguito trovate le restrizioni previste.

Le restrizioni della Zona Rossa

Con l’istituzione della Zona Rossa scatta il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati. Fanno eccezione gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari e per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza. Ammessi anche l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Sospese tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado.  Sospese anche le attività degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).

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Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità). Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, a eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Redazione