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Sentenza rivoluzionaria della corte di Cassazione: il "tenore di vita" goduto durante il matrimonio smette di essere un parametro perenne che l'ex coniuge è tenuto ad assicurare con assegno alla moglie divorziata. Addio, dunque al "mantenimento a vita", che lascia il posto a un nuovo "parametro di spettanza", basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che chiede l'aiuto del partner, compagno di una vita a due ormai dissolta.

Sposarsi, scrivono i supremi giudici nella sentenza 11504, è un "atto di libertà e autoresponsabilità" e se le cose vanno male si torna ad essere «persone singole», senza rendite di posizione. Anche perché dover versare un assegno «può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia» e questo in violazione del diritto a rifarsi una vita riconosciuto dalla Corte di Strasburgo e dalla Carta fondante dell'Unione Europea.

Il caso che ha generato la sentenza riguarda un ex ministro e un'imprenditrice, sposati dal 1993: lui le ha versato due milioni di euro durante la separazione, sperando non ci siano altre richieste, ma l'ex moglie ha fatto ricorso in Cassazione per avere anche un "vitalizio" dopo che la Corte d'appello di Milano glielo aveva negato, ritenendo incompleta la sua documentazione dei redditi e considerando che l'ex marito aveva subito una "contrazione" delle sue entrate.

Secondo i supremi giudici, la decisione milanese deve essere "corretta" perché a far perdere il diritto all’assegno alla ex non è il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come 'sistemazione definitiva". "Si deve quindi ritenere – afferma il verdetto – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale". Questo vuol dire che saranno d’ora in poi passati ai raggi 'x' i beni, la disponibilità di una casa, e la capacità lavorativa, attuale o potenziale, di chi chiede l’assegno e "se è accertato che è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto".

Ecco i principali «indici» – forniti dal verdetto 11504 della Cassazione sull'assegno di divorzio – "per accertare" la sussistenza, o meno, "dell’indipendenza economica" dell’ex coniuge richiedente l’assegno e quindi l'adeguatezza, o meno, dei «mezzi», nonchè la possibilità, o meno, «per ragioni oggettive, di procurarseli. Sono quattro:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri 'lato sensù imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.