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Scade il prossimo 31 marzo il termine per presentare la richiesta per la cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" a Riscossione Sicilia. Lo ricorda l’Adiconsum Catania. La normativa prevede che, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possano estinguere il debito delle cartelle di pagamento senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR nº 602/73.

Nella dichiarazione, predisposta secondo le modalità e in conformità alla modulistica dell’agente della riscossione, il debitore dovrà indicare il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, da una a cinque, con prima o unica rata scadente a luglio 2017. Le successive rate dovranno essere pagate a settembre 2017, a novembre 2017, ad aprile 2018, a settembre 2018, con interessi al tasso del 4,50% su base annua. In ogni caso diverso dal pagamento in un’unica rata, il 70% della somma dovuta dovrà essere pagato entro il 2017 e il restante 30% nel 2018.

"Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse", spiega Franco Giuffrida, responsabile dello sportello cartelle esattoriali di Adiconsum. "È un’opportunità da non perdere per tanti cittadini e tante aziende, specie in un momento in cui la crisi economica continua a mordere anche nel nostro territorio", dice invece Emanuele Bonomo, presidente di Adiconsum Catania.

La definizione agevolata per i carichi (cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito) affidati all’Agente della riscossione è stata introdotta con l’articolo 6 del D. L. 22 ottobre 2016 nº 193, convertito con modificazioni dalla legge 01.12.2016, nº 225. Inoltre all’articolo 6, comma 5, della legge è stabilito che, a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive e cautelative e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.