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CATANIA – Una neonata venuta alla luce in ospedale in circostanze poco chiare, sta di fatto che la tragedia si è consumata e ora sono problemi veri per i vertici del Cannizzaro di Catania. Il parto di emergenza di una donna ha dovuto attendere 155 minuti, oltre due ore e mezza, peraltro con feto in sofferenza e in asfissia: la piccola sarà per sempre costretta a tetraparesi e grave deficit psico-motorio.

L'ospedale è stato condannato a pagare un risarcimento di 1,7 milioni per i danni causati "dalla condotta colposa tenuta dai sanitari nella gestione del travaglio e del parto". Tutto è avvenuto in una tragica notte del 2013. I legali del Cannizzaro avevano chiesto il rigetto della domanda sostenendo che "la patologia insorta" fosse "causata da una grave infezione neonatale" non imputabile all’azienda. La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice ha accertato che la causa di quanto accaduto risiede nella "asfissia che ha colpito la neonata durante il travaglio, cui è conseguita l’aspirazione di meconio e, di riflesso, la sepsi e la tetraparesi".

La sindrome da aspirazione di meconio è una complicanza legata al parto. Il meconio è presente nell'intestino del feto e viene eliminato dopo la nascita. In caso di stress questo materiale viene evacuato nel liquido amniotico, in prossimità del parto, però, il bambino può aspirarlo, con gravissime conseguenze. Ecco la ricostruzione che si legge su "LiveSicilia":

Intorno alle 04.00 del mattino erano stati riscontrati segni di sofferenza del feto e, nonostante vi fossero elementi sufficienti a sospettare una iniziale ipossia, non sarebbe stato eseguito alcun monitoraggio ecocardiografico successivo. Di conseguenza il taglio cesareo che, di norma dovrebbe avvenire entro mezz'ora dai segnali d'allarme, è stato praticato con notevole ritardo: soltanto alle 6.35. Nel caso in cui fossero stati rispettati i tempi indicati, sarebbero state evitate le gravi conseguenze a cui è invece andato incontro il feto.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, "L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale".

Nel caso della famiglia catanese il tribunale ha rinvenuto tutti gli elementi per ritenere il Cannizzaro responsabile della grave patologia riportata dalla figlia: si riscontrano sia l’esistenza di un contratto che l’inadempimento dei sanitari. Il primo elemento risulta infatti dimostrato dalle cartelle cliniche prodotte, mentre l’inadempimento dei sanitari è comprovato dal mancato monitoraggio ecocardiografico del feto e dal forte ritardo del parto cesareo. La bambina, secondo quanto accertato dalle perizie mediche effettuate, ha riportato un danno biologico pari al 100%, per cui è stato emesso un condannatorio di 1.204.882 euro.

Secondo il tribunale, spetta ai genitori un risarcimento di 160.000 mila euro per ciascuno, considerato "il danno morale ed esistenziale subito a causa della lesione del rapporto parentale". In totale l'ospedale Cannizzaro è stato condannato al pagamento di 1,7 milioni, oltre alle spese legali.