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01Salta la testa di Carmelo Aronica. Il Commissario dello Stato per la regione Siciliana non ha commesso nessun reato, semplicemente, il suo ruolo verrà notevolmente ridotto.

Una sentenza della Corte Costituzionale assunta il 3 novembre scorso, e pubblicata ieri sul sito ufficiale che ne decreta l’ammissione, ha determinato la fine del ruolo di Commissario dello Stato, colui che in Sicilia aveva cioè il compito di controllare le leggi regionali e fermarne l’iter esecutivo prima della loro approvazione.

Nella sentenza di ieri, si legge che «la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia». La Corte ha così definito la sua legittimità come incostituzionale, dal momento che il ruolo del Commissario limita e mina la libertà e l’autonomia che dovrebbero essere garantiti alla Sicilia quale regione a statuto speciale dal 1948.

In conseguenza di ciò, d’ora in poi ogni legge siciliana dell’ARS, subirà l’esclusivo diritto ad essere impugnata, solo dopo la sua promulgazione, dal Consiglio dei Ministri, così come già accade per le regioni a statuto ordinario «ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

La legge contestata verrà poi passata al vaglio della Corte Costituzionale, ma solo appunto una volta che questa sarà già entrata in vigore. L’ordinamento approvato ieri, volto a proteggere l’articolo 127 della Costituzione, era stato redatto da Sergio Mattarella, politico palermitano e avvocato; lo stesso che introdusse, nel 1993, il “Matterellum”, la riforma delle legge elettorale rimasta attiva fino al 2005, con l’entrata in vigore della legge Calderoli. Ministro della Repubblica dal 1999 al 2001, dal 2011 è giudice costituzionale.

Ma quella di quest’anno non è la prima volta che il potere del Commissario viene ridimensionato. Prima della sentenza di ieri, la Corte Costituzionale aveva abolito anche l’articolo 30 dello Statuto regionale, che concedeva al prefetto la possibilità di proporre ricorso verso le leggi dello Stato lesive dell’autonomia regionale; un provvedimento dichiarato decaduto nel 1989, a seguito della sentenza n. 545.

L’organo del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, era stato istituito con la legge costituzionale n. 2 del 1948. Ad oggi, dopo la sentenza della Consulta, rimangono nelle sue mani solo alcuni poteri residui e in particolare: compiti informativi e di autorità giudiziaria, che portano il Commissario della Regione ad informare gli organi istituzionali nazionali sulle leggi promulgate dalla Sicilia; si occupa inoltre di prendere provvedimenti contro deputati regionali coinvolti in procedimenti penali, nonché della trasmissione degli atti di sindacato ispettivo del Parlamento nazionale.

Suo è anche il controllo sulla Ragioneria provinciale dello Stato; l’incarico prevede di accertarsi su quali siano gli enti che non abbiano provveduto a versare la somma pattuita e di prendere la decisione di interrompere i finanziamenti per gli organi fuorilegge. Altro compito è volto alla raccolta di informazioni relative ad argomenti di specifico interesse e competenza della Regione.

Autore | Enrica Bartalotta