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Sentenza storica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione a come conteggiare l'orario di lavoro di chi non ha un luogo di lavoro fisso, ad esempio agenti di commercio e rappresentanti. Stando al pronunciamento pubblicato giovedì scorso, il tragitto da casa alla sede del primo cliente della giornata, nonché quello dalla sede dell'ultimo cliente fino a casa, costituisce orario di lavoro.

Tutto nasce dal ricorso di una società spagnola, la Tyco, specializzata in impianti antifurto e antincendio: nel 2011 l'azienda ha chiuso gli uffici regionali sostituendoli con una rete di operatori dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che 

nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro.

Bocciato, quindi, il regolamento applicato fino a oggi dalla società, che considerava "tempo di riposo" la percorrenza da casa al primo cliente e il ritorno a fine giornata. Anche se, ad esempio, la distanza che questa tipologia di lavoratori deve percorrere fosse di 100 chilometri e richiedesse tre ore di viaggio.

I giudici del Lussemburgo sostengono che "i lavoratori sono a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento in quanto non hanno la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi".