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La puzza di fritto arriva in Cassazione. Sta facendo molto discutere la sentenza 14467/2017, che ha configurato le "molestie olfattive", inquadrate nel reato di "getto pericoloso di cose" (articolo 674 del Codice Penale). Tutto è nato in seguito a una vicenda condominale dove fumi, odori e rumori molesti sono stati oggetti di dispute tra due vicini. I proprietari di un appartamento sono stati accusati dai condòmini del terzo piano di aver causato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti nella loro cucina. Dal canto loro, si erano difesi spiegando che gli odori di cucina, per loro natura, non avrebbero integrato i requisiti per la sussistenza del reato.

Il Sole 24 Ore spiega i dettagli:

Confermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha condannato gli imputati, dichiarandoli colpevoli di «getto pericoloso di cose», respingendo l'argomentazione dei ricorrenti in base alla quale tale norma non sarebbe estensibile agli odori.

La Cassazione ha quindi deciso che, come precisato più volte dalla giurisprudenza, la contravvenzione prevista dall'articolo 674 del Codice penale «è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice civile». Nel caso in esame, tale tollerabilità è stata ritenuta superata; di qui la decisione della Corte di respingere il ricorso presentato dai proprietari «olfattivamente molesti».