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Il bollo auto, ovvero la tassa di proprietà dei veicoli, è una delle imposte che gli italiani odiano di più, ma che viene comunque pagata da milioni di contribuenti. Esistono, però, alcune esenzioni, che variano sulla base della regione di residenza. A spiegare nel dettaglio tutte le esenzioni è il sito di Quattroruote: esistono, infatti, nome diverse sulla base della zona di riferimento, che regolano le procedure per il pagamento del bollo auto. 

Ecco nel dettaglio di cosa si tratta:

  • Bolzano. I veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, Gpl oppure ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione. L'esenzione è aumentata a cinque anni per i veicoli con alimentazione elettrica e termica che producano emissioni di anidride carbonica non superiore a 30 grammi al chilometro. Tutte le informazioni sul bollo in provincia di Bolzano qui.
  • Campania. A decorrere dall'anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive. I dettagli per la Campania sono qui.
  • Emilia Romagna. L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2015, n.23 ha previsto, per i veicoli ad alimentazione ibrida benzina/elettrica, gasolio/elettrica, o benzina/idrogeno, che risultano immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e per le due annualità successive. L’esenzione viene riconosciuta esclusivamente all’acquirente residente o con sede legale o amministrativa in Emilia Romagna.
  • Lazio. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale in Lazio.
  • Liguria. L'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 21 giugno 2016 dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il "primo bollo" e le successive quattro annualità a favore dei veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina-idrogeno e gasolio-elettrica nuovi di fabbrica e immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tutti i dettagli per la Liguria sono qui. 
  • Lombardia. Per i veicoli con alimentazione ibrida (benzina+elettricità; gasolio+elettricità) dotati di strumentazione per ricarica esterna, cioè ibridi plug-in, immatricolati a partire dall'1/1/2015 e fino al 31/12/2017, è prevista una riduzione del 50% per tre anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione. Le informazioni sul bollo in Lombardia sono qui.
  • Marche. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso dell’anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35 del 27/12/2016). L’esenzione viene riconosciuta esclusivamente all’acquirente residente o con sede legale o amministrativa nella Regione Marche.
  • Puglia.  La Regione Puglia ha disposto l'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive, anche per i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica.
  • Trento. Con Legge Provinciale n.18 del 27 dicembre 2011, la Provincia di Trento ha esteso a un quinquennio (inteso come 60 mesi solari a partire dal mese di immatricolazione) l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, Gpl-benzina, elettrico-benzina.
  • Umbria. Sono esenti per il primo bollo e per le due annualità successive i veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica (elettrico/benzina, elettrico/gasolio) o a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 in Umbria.
  • Valle d’Aosta. La legge di stabilità della Regione Valle d'Aosta per il 2017 (lr. 24/2016, art. 28) ha introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa auto per le autovetture (categoria M1) e per gli autocarri con massa massima fino a 3,5 tonnellate (categoria N1) con propulsione ibrida termico/elettrica e per quelli con propulsione ad idrogeno immatricolati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019. L’esenzione comprende il primo periodo di versamento previsto dal dm 462/1998 e le 4 annualità successive (la tassa auto è sempre un pagamento anticipato).
  • Veneto. Dall’anno d’imposta 2014, i proprietari di autoveicoli cosiddetti ibridi – benzina elettrici, diesel elettrici e termici elettrici – e di quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno sono esentati dalla tassa automobilistica regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione in Veneto.