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Pignoramento dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrate? Sì, possibile. Può farlo per recuperare dei crediti fiscali, come spiega nel dettaglio "guidafisco.it". Il pignoramento stipendio prevede la possibilità per il creditore di procedere al pignoramento delle somme iscritte a ruolo con due modalità e momenti diversi:

– Pignoramento stipendio notificato all'azienda e cioè prima che la retribuzione venga corrisposta al dipendenti, quando ancora la somma è depositata sul conto corrente dell’azienda fino a un massimo di 1/5, calcolato sul netto. Nel suddetto calcolo, non si tengono invece conto delle eventuali cessioni del quinto dello stipendio volontarie in quanto considerate dalla legge come una normale spesa del debitore. In pratica, il quinto pignorabile si applica sull’intero importo netto della busta paga.

– Pignoramento stipendio sul conto corrente. In quest’ultima ipotesi, vi è però un limite all’importo massimo pignorabile che non è sempre uguale in quanto è strettamente correlato alla misura dell’assegno sociale previsto in un determinato anno: il limite massimo pignorabile è pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale. L'importo assegno sociale 2017 è di euro 448,07 per 13 mensilità. 

Se il conto corrente è cointestato cambia qualcosa? Se l’accredito delle somme dovute a titolo di retribuzione, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego, avviene su un conto intestato del debitore, non è pignorabile l’ultimo stipendio accreditato. E se ci sono più pignoramenti? In questo caso il pignoramento può arrivare fino al 50% dello stipendio qualora tali pignoramenti siano riconducibili a cause diverse, come ad esempio, l'aver contratto debiti fiscali e non aver pagato l'assegno di mantenimento al coniuge.