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Addio ai libretti al portatore. Dal prossimo 4 luglio, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 dello scorso 25 maggio che recepisce la direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si chiude un'epoca. Come si legge nell'articolo 3 del dlgs 90/2017 in Gazzetta Ufficiale, infatti, l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 – su "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" – viene modificato in questo modo:

"A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018".

Restano i nominativi, insomma. In altre parole, banche e uffici postali potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l'obbligo di controllo e identificazione per capire chi sia il titolare. Inoltre, è stabilito il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima: "L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata". E anche: "L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato".