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Veronica Panarello resta in carcere. Nel rigettare la richiesta di domiciliari avanzata dall'avvocato Francesco Villardita, il gup Andrea Reale ha spiegato che «permangono i pericoli di fuga e di reiterazione del reato». La donna, condannata a 30 anni di reclusione in primo grado, con l'accusa di aver ucciso il figlio Loris Stival di 8 anni, «Potrebbe fuggire» o «tornare a commettere un delitto della stessa specie per cui si procede».

Per il giudice «rimane attualissimo» il «concreto pericolo che l'imputata possa commettere gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale» e «della stessa specie di quelli per cui si procede», alla luce, motiva il Gup, «delle modalità del fatto – di una gravità estrema trattandosi dell’omicidio del figlio di 8 anni con inusitata brutalità – e dell’intensità del dolo manifestato dalla donna nella concreta esecuzione dei reati».

Reale ritiene che non possa esserci «alcun’altra misura cautelare, se non quella in carcere» per «la gravità delle condotte» e «la sua concreta capacità di reiterarle, specialmente all’interno del contesto familiare nel quale la signora Panarello ha chiesto di essere reinserita nell’ambito familiare». Il pericolo, osserva il giudice, «non verrebbe meno» anche se fosse accolta in un altra casa visto che «la personalità dell’imputata» e i «tratti disarmonici del suo carattere» possono «sfociare in condotte impulsive e violente nei confronti di chicchessia, ma soprattutto all’interno della famiglia, persino di quella d’origine, o nel concreto tentativo di sari alla fuga per sottrarsi all’esecuzione della pena».

«L'estrema pericolosità criminale dell’imputata – ha aggiunto Reale – desumibile dalla sua lucida determinazione omicidiaria dei figlio di otto anni; le modalità di consumazione dei reati; la cinica condotta successiva alle azioni illecite; la sua pervicace, reiterata negazione di qualsiasi addebito pur davanti all’evidenza di elementi probatori di particolare significatività; dalla malvagia, calunniosa chiamata in correità del suocero Andrea Stival; la dissimulazione dello stato di incapacità di intendere e volere e l'accertamento, al contrario, della piena imputabilità della donna; la pluralità di versioni sui fatti – contraddittorie e false – rese dalla predetta durante il procedimento e ribadite fino a pochi giorni prima della sentenza».