Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

L’ordinanza anti-Covid del sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

  • Divieto di stazionamento non soltanto in centro, ma anche nelle aree costiere.
  • Il provvedimento ha l’obiettivo di arrestare i contagi.
  • L’ordinanza, in vigore da giovedì 12 novembre, sarà valida fino al 3 dicembre.

Divieto di stazionamento a Palermo, per contrastare i contagi da Coronavirus. Il sindaco del capoluogo ha firmato un’ordinanza che prevede alcune delle misure già annunciate nei giorni scorsi. Il provvedimento stabilisce il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 e fino alle ore 22:00, nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 05:00 alle ore 22:00 in alcune zone del centro cittadino, (che trovate andando avanti nella lettura). Limitatamente alle giornate di sabato 14 novembre e domenica 15 novembre 2020, dalle ore 05:00 alle ore 22:00 anche, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, in tutto il litorale ivi comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico, ancorché oggetto di concessione demaniale. In tali aree costiere è comunque salva la specifica disciplina delle aree portuali.

“Questo – afferma il sindaco – è un provvedimento necessario, ma ciò che oggi è più che mai indispensabile è il senso di responsabilità dei cittadini, che devono comprendere fino in fondo quanto è grave la situazione e quanto è urgente che ognuno tenga comportamenti rispettosi dei divieti, non solo perché è richiesto dalla legge, ma soprattutto perché serve a salvare la vita di migliaia di persone, anche a Palermo“.

Le zone del divieto di stazionamento a Palermo

Le zone del centro interessate dal provvedimento sono quelle dei Quartieri Tribunali – Castellammare, Palazzo Reale – Monte di Pietà, Politeama e Libertà. Secondo l’ordinanza, che ha validità fino al 3 dicembre 2020, “è comunque fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentire nel D.P.C.M., ivi comprese le attività scolastiche, vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza”. Cliccando qui potete visualizzare la mappa con le zone interessate.

FotoAlex Alishevskikh – ttribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Articoli correlati